Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di  facilitare  la  lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate  con  le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  del 18 agosto 2004 si procedera' alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
                  Validita' di contratti di lavoro
  1.  Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a
tempo  determinato  stipulati  ai sensi della convenzione 23 novembre
2000  tra  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS), l'Istituto
nazionale   di   previdenza  per  i  dipendenti  dell'amministrazione
pubblica  (INPDAP)  e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  2.  Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a
tempo  determinato  stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto
collettivo  nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti
pubblici  non  economici  - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio
economico  1994-1995  -  tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente
collocati  in  graduatorie  di  selezione  pubblica  per contratti di
formazione  e  lavoro di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
avevano  superato  il  limite  dei  trentadue anni di eta' al momento
della sottoscrizione dei relativi contratti.
((  3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e
2  sono  a  carico  degli  enti  di  cui  ai  medesimi  commi, che vi
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. ))
((  4. (Comma soppresso). ))
((  4-bis.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))